Il pericolo del sovraindebitamento ai tempi del Covid-19.
Stiamo attraversando tutti noi un periodo di forte costrizione anche e specialmente dal punto di vista economico. Molte sono le imprese e i cittadini che non riescono a far fronte a tutti i gravosi impegni di questi tempi, a causa della situazione di totale lockdown vigente. E’, quindi, ancor più semplice per un soggetto poter incorrere purtroppo in una situazione di sovraindebitamento, con conseguenti problematiche legali rilevanti.
Ma cosa si intende per sovraindebitamento?
In merito, interviene l’art.2, lett.c), d.lgs.14/2019 (il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza) che specifica, infatti, che con tale istituto si intende «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»; in altre parole, si deve ritenere sovraindebitato quel soggetto che, per motivazioni di qualsiasi natura, non riesce a far fronte ai debiti e non dispone di patrimonio prontamente liquidabile per onorare il debito scaduto. E’ necessario che vi sia, infatti, uno squilibrio perdurante tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, o comunque la definitiva incapacità del debitore di adempiere in maniera regolare le proprie obbligazioni.
Anche il consumatore, pertanto, inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, ecc…,può incorrere in una situazione di sovraindebitamento, a causa di una malattia prolungata piuttosto che alla perdita del lavoro o una riduzione dello stipendio; e ciò a maggior ragione, come detto, ai tempi del Covid-19.
La normativa predispone, pertanto, una serie di strumenti utili per consentire a questi come agli altri soggetti sopra evidenziati, di poter fronteggiare il periodo di disagio economico, ottenendo l’esdebitazione e quindi la cancellazione dei debiti contratti; si tratta della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Ad esempio, potrebbero accedere a un piano del consumatore, che in via di fatto risulta la procedura più favorevole perché non necessita dell’accordo dei creditori, al contrario delle altre misure appresso indicate, proprio perché sarà il Giudice a decidere in merito alla sua fattibilità. Potrebbero proporre, inoltre, forme di dilazione dei pagamenti utili a risanare la propria posizione, come l’accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori, o nelle residuali ipotesi anche una liquidazione del proprio patrimonio, nel caso in cui non possano accedere ai benefici previsti dalle altre due misure.
Inoltre, una recente sentenza del Tribunale di Napoli fornisce ulteriore tutela anche a quei soggetti che hanno già sottoscritto tramite i Gestori della crisi una proposta di risanamento, prima della pubblicazione dei decreti legge che hanno imposto il lockdown; infatti, i Giudici partenopei hanno ritenuto che fosse possibile spostare le scadenze del piano del consumatore ad un periodo successivo all’emergenza sanitaria, in applicazione dell’art. 13, comma 4ter, della L. n. 3/2012 (cd. “Legge Salva Suicidi”), concedendo, dunque, ulteriore tempo a questi soggetti al fine di reperire i mezzi necessari alla ripresa dei pagamenti così come stabiliti.
Tranquilli quindi consumatori e soggetti privati che abbiate debiti rilevanti peggiorati in questo periodo di forte inflazione economica; c’è sempre una soluzione anche ai problemi che potrebbero apparire irrisolvibili. La legge è sempre dalla parte dei soggetti più deboli che dimostrino la volontà di risanare la propria debitoria.