SE MANCA LA CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA’ DELL’IMMOBILE L’ACQUIRENTE PUO’ RINUNCIARE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO
E’ quanto affermato nella recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di compravendita immobiliare (cfr. Cass. n.622/2019 del 14/01/2019). Infatti, la Suprema Corte è lapidaria nel confermare che il certificato di agibilità riguardante la casa destinata a civile abitazione costituisce un requisito essenziale del bene compravenduto. Esso è in grado di incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico sociale (ex art.42, comma 2, Cost.) assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità.
Seguendo l’iter argomentativo dei Giudici di Legittimità, dunque, nell’ipotesi in cui il venditore non fornisca all’acquirente la suddetta certificazione nonostante le richieste di quest’ultimo, egli potrà liberamente decidere di non addivenire alla stipula del contratto definitivo, chiedendo altresì la restituzione di tutti gli acconti già versati a seguito del contratto preliminare e, se previsto nella pattuizione preliminare, il doppio della caparra.
Tutto ciò è desumibile anche dal disposto dell’art.1477, terzo comma, c.c., a tenore del quale grava in capo al venditore l’obbligo di consegnare tutti “i documenti e titoli relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta”, tra cui rientra per l’appunto il certificato di agibilità dell’immobile.