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DANNO DA “VACANZA ROVINATA”: BASTA PROVARE L’INADEMPIMENTO DEL TOUR OPERATOR PER OTTENERE IL RISARCIMENTO.

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DANNO DA “VACANZA ROVINATA”: BASTA PROVARE L’INADEMPIMENTO DEL TOUR OPERATOR PER OTTENERE IL RISARCIMENTO.

Il danno di carattere non patrimoniale “da vacanza rovinata” consiste nel disagio psicofisico patito dal viaggiatore in conseguenza della mancata realizzazione in tutto o in parte del programma di vacanza.

In merito, la giurisprudenza ha affermato il fondamentale principio secondo il quale è sufficiente, per ottenere il risarcimento da parte del tour operator, provare l’inadempimento; il turista non sarà pertanto tenuto a provare anche il sofferto danno che si desumerà proprio dal mancato raggiungimento dell’obiettivo che si era prefissato. Il contratto di viaggio ha infatti come propria causa fondante la finalità turistica.

Stante il disposto del Codice del Turismo (D.lgs. 79/2011), il cui art.47 dispone che il danno da vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è pienamente risarcibile, anche se rientrante nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. 

Nel caso di specie, si prevede che, qualora l’inadempimento “non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

Cfr. Cass. n.7256/2012.