SE IL PEDONE NON ATTRAVERSA SULLE STRISCE PEDONALI PUO’ ESSERE CORRESPONSABILE NEL CASO IN CUI VENGA INVESTITO.
E’ quanto affermato da una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, pubblicata in data 28/05/2019, la quale, chiamata a stabilire l’eventuale concorso di colpa del comportamento del pedone investito da un autoveicolo mentre attraversava la strada al di fuori delle strisce pedonali, ne statuisce per l’appunto la corresponsabilità.
Nella vicenda portata all’esame della Corte, appurato che il pedone attraversava al di fuori delle apposite strisce pedonali, non prestando altresì alcuna attenzione nell’attraversamento al fine di notare la presenza o meno di veicoli transitanti in quel momento, si chiarisce che anche il pedone deve essere assoggettato alle comuni regole cautelari vigenti in materia di circolazione stradale.
Ai sensi dell’art.190 del Codice della strada (D.lgs. 285/1992), il comportamento dei pedoni deve, infatti, essere rispettoso delle generali regole cautelari previste in materia, dettate al precipuo fine di evitare che gli stessi determinino intralcio alla circolazione o comunque situazioni di pericolo, tali da mettere a repentaglio l’incolumità propria e degli altri utenti della strada. Nel caso di specie, quindi, la vittima dell’incidente stradale, attraversando senza prestare alcuna attenzione alla presenza dei veicoli transitanti in quel determinato tratto stradale e procedendo altresì nell’attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, ha in tal modo concorso alla causazione del sinistro. Tutto ciò ha fatto propendere i Giudici della Corte di Cassazione a stabilire una diminuzione del risarcimento dei danni patiti dalla vittima stessa nella misura di 1/5.